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Referendum costituzionale: una guida per non esperti

Lunedì, 14 Novembre 2016 12:58

Il referendum è ormai alle porte: cosa prevede la riforma articolo per articolo con tutte le modificazioni previste alla Costituzione

Il 4 dicembre 2016 gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum indetto dal governo Renzi per approvare o respingere la riforma della Costituzione. Il referendum non ha bisogno di un quorum: se dovesse vincere il “Sì”, la riforma verrà approvata; in caso contrario, se la maggioranza degli elettori voterà “No”, la legge verrà respinta.
Analizziamo articolo per articolo cosa prevede la riforma costituzionale dal titolo “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

Cliccando su ogni articolo si verrà reindirizzati al testo integrale della riforma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le ragioni del Sì di Anna Paola Concia ospite di "Soggiorno Stampa"

Le ragioni del No del magistrato Domenico Gallo ospite di "Soggiorno Stampa"

Articoli riguardanti il Senato

- Articolo 1. Il Senato della Repubblica rappresenterà le istituzioni territoriali, farà da raccordo tra Stato, enti territoriali e Unione Europea. Si esprimerà sulle nomine di competenza del governo e verificherà l’attuazione delle leggi. Questo vorrà dire che il nuovo Senato non avrà gli stessi poteri di oggi: potrà votare per l’elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e per i membri della Corte Costituzionale. Servirà, inoltre, l’approvazione del Senato solamente per le leggi costituzionali, le leggi riguardanti le politiche europee, le leggi sull’elezione del Senato e quelle che riguarderanno le politiche regionali e comunali. Tutte le altre leggi e proposte del governo verranno votate solamente dalla Camera dei Deputati.
- Articolo 2. Il nuovo Senato sarà composto da 100 membri: 95 verranno eletti all’interno dei Consigli regionali dagli stessi consiglieri regionali, comprendendo anche un Sindaco per ogni regione. Ogni regione avrà un determinato numero di senatori eletti in base alla popolazione risultante dall’ultimo censimento, in misura comunque non inferiore a 2 membri per regione. I nuovi senatori rimarranno a Palazzo Madama per l’intera durata del loro mandato regionale: questo vorrà dire che i senatori cambieranno velocemente e non in massa con le elezioni politiche.
- Articolo 3. I rimanenti 5 senatori verranno nominati dal Presidente della Repubblica in base ai meriti in campo sociale, scientifico, letterario e artistico. Spariranno i senatori a vita.
- Articolo 4. La Camera dei Deputati verrà comunque eletta ogni 5 anni.
- Articolo 5. Il regolamento interno del nuovo Senato potrà limitare l’elezione interna del Presidente del Senato in base agli incarichi e alle funzioni che lo stesso svolgerà all’interno del Consiglio regionale o del Consiglio comunale.
- Articolo 6. I regolamenti interni del Senato dovranno tener conto delle minoranze parlamentari. I membri del governo, inoltre, hanno il diritto di assistere alle sedute del Senato (così come accade oggi).
- Articolo 7. Qualunque senatore, che sia membro di un Consiglio regionale o che sia un sindaco di una città, cesserà la sua carica da senatore non appena terminerà il suo incarico regionale o comunale. I senatori, quindi, non avranno una durata del mandato fissa come oggi ma questa corrisponderà al mandato che ricoprono nei Consigli regionali o comunali.
- Articolo 8. Viene ribadito che ogni membro del nuovo Senato non rappresenterà la nazione ma le istituzioni territoriali.
- Articolo 9. I senatori non riceveranno l’indennità mensile di euro 5.304 netti.

Maria Elena Boschi difende la riforma

 - Articolo 10. Il Senato svolgerà funzione legislativa solo in casi specifici: per leggi costituzionali; per leggi che modificano l’ordinamento dello Stato, del sistema elettorale, delle funzioni di regioni o comuni, ma anche per norme riguardanti la legislazione dell’Unione Europea. Il resto della funzione legislativa verrà attuato dalla Camera, che dovrà comunque trasmettere al Senato i disegni di legge approvati. Palazzo Madama, entro 10 giorni, potrà richiedere delle modifiche agli stessi che dovranno comunque essere approvate dai deputati della Camera.

- Articolo 11. Il nuovo Senato potrà proporre nuove leggi solo in caso di maggioranza assoluta dei senatori. Quest’ultime verranno comunque discusse e approvate dalla Camera dei deputati. Anche il popolo potrà proporre leggi (cosiddette di iniziativa popolare) con la raccolta di 150mila firme (e non più 50mila).
- Articolo 12. Il governo potrà imporre tempi più brevi alla Camera dei deputati: “il governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione”.
- Articolo 13. La Corte costituzionale potrà esprimersi sulla legittimità dell’elezioni di deputati e senatori e potrà giudicare le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera e del Senato.
- Articolo 14. Il Presidente della Repubblica potrà aumentare di 30 giorni il tempo necessario alla Camera per convertire un decreto del governo in legge: si passa, quindi, dai 60 giorni attuali agli eventuali 90.
- Articolo 15. I referendum abrogativi avanzati da 800mila elettori verranno approvati o respinti con voto popolare se raggiungeranno il quorum del 50% + 1 dei votanti delle ultime elezioni della Camera dei deputati.
- Articolo 16. Il governo non potrà emanare decreti che abbiano il valore di legge eccetto quando c’è una “delegazione disposta con legge”. Mentre oggi il Parlamento decide su questi decreti, se passasse il “Sì”, verranno tramutati in leggi ordinarie con una forse troppo semplicistica “delegazione disposta con legge”.
- Articolo 17. Solo la Camera dei deputati deciderà a maggioranza assoluta lo stato di guerra.
- Articolo 18. L’amnistia e l’indulto verranno approvati solamente dalla Camera dei deputati.
- Articolo 19. I trattati internazionali verranno approvati solamente dalla Camera dei deputati mentre il Senato si esprimerà su quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
- Articolo 20. Il Senato potrà far partire inchieste parlamentari solamente in materia di autonomie territoriali.

Il Movimento 5 Stelle contro la riforma

 Articoli riguardanti il Presidente della Repubblica

- Articolo 21. Se oggi “l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta” se passasse il “Sì”, questo comma verrà sostituito dal seguente: “Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti”.
- Articolo 22. Se il Presidente della Camera chiamato a svolgere le funzioni di Presidente della Repubblica ne è impossibilitato verrà sostituito dal Presidente del Senato.
- Articolo 23. Le funzioni di Presidente della Repubblica, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera e non più da quello del Senato.
- Articolo 24. Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera e non più il Senato.

Giorgio Napolitano favorevole alla riforma

Articoli riguardanti il governo e il CNEL

- Articolo 25. Il governo dovrà avere la fiducia solamente della Camera dei deputati, che sarà la sola che potrà sfiduciarlo.
- Articolo 26. Solamente la Camera potrà autorizzare la Giustizia a procedere contro il Presidente del consiglio e contro i ministri per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni.
- Articolo 27. Gli uffici pubblici avranno anche l’obbligo della trasparenza.
- Articolo 28. Viene abolito il CNEL (il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) organo di consulenza alle Camere che costa 19 milioni di euro l’anno.

Articoli riguardanti le province e le regioni

- Articolo 29. Abolisce l’organo delle province italiane.
- Articolo 30. Tenendo conto che già alcune regioni italiane sono a statuto speciale, anche altre regioni a statuto ordinario potranno accedere a particolari condizioni di autonomia nelle scelte per quello che riguarda: l’organizzazione della giustizia di pace; le politiche sociali; lavoro e istruzione; commercio con l’estero; governo del territorio. Le regioni che avanzeranno questa richiesta di autonomia dovranno avere il pareggio di bilancio tra entrate e uscite.
- Articolo 31. Lo Stato avrà potestà legislativa in questi ambiti: politica estera e diritto d’asilo; immigrazione; rapporti con confessioni religiose; difesa e Forze armate; moneta e finanza; leggi elettorali e referendum; ordinamento dello Stato; ordinamento civile e penale; diritti sociali e civili; istruzione e ricerca; previdenza sociale; tutela dei beni culturali e paesaggistici; infrastrutture strategiche e grandi reti di comunicazione. Le regioni avranno potestà legislativa per quello che riguarda: minoranze linguistiche; pianificazione del territorio regionale e mobilità; organizzazione dei servizi sanitari e sociali; promozione dello sviluppo economico regionale; promozione del diritto allo studio; valorizzazione del turismo e comunque in ogni ambito che non è gestito dallo Stato. Lo Stato potrà comunque intervenire nelle vicende regionali per opere di interesse nazionale.
- Articolo 32. Le funzioni amministrative dovranno attenersi a norme di semplificazione e trasparenza.
- Articolo 33. Gli enti territoriali, comprese regioni, città metropolitane e comuni avranno autonomia di spesa in entrata e in uscita.
- Articolo 34. Lo Stato stabilirà i casi di commissariamento degli enti regionali e locali se dovessero incorrere in un grave dissesto finanziario. Il governo potrà sostituirsi agli enti locali solamente dopo l’approvazione del Senato.
- Articolo 35. Il Consiglio regionale deciderà i limiti degli emolumenti dei sindaci dei comuni capoluogo di regione imponendo anche una norma per la parità di genere all’interno delle amministrazioni comunali.
- Articolo 36. Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere i Consigli regionali e il Presidente della giunta sentito il parere del Senato.

Il No di Marco Travaglio

Articoli riguardanti la Corte costituzionale

- Articolo 37. “La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica”.

Radio Libera Tutti e Soggiorno Stampa seguiranno lo svolgimento del referendum prima e dopo il voto, con approfondimenti e interviste.

Maurizio Costa