Il Senato ha approvato in via definitiva con 180 sì la legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso, tenendo conto che la maggior parte delle norme introdotte da questa legge già erano presenti nel Codice di deontologia medica, che non è fonte di diritto ma comunque autodisciplina la categoria dei medici.
Articolo 1. La legge pone fin da subito un principio fondamentale: “Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Questa decisione autonoma del paziente deve scaturire da uno stretto rapporto con il medico, che dal canto suo metterà in campo competenza, autonomia professionale e responsabilità. Il paziente dovrà essere informato non solo sul suo stato di salute ma anche sulle “conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico”.
In questo rapporto tra medico e paziente, il primo può anche scegliere di non ricevere le sopra indicate informazioni, ricorrendo, in caso, a un familiare o a una persona di fiducia.
Una delle norme più interessanti introdotte dalle legge riguarda il consenso informato, che il paziente può esprimere in forma scritta, attraverso videoregistrazioni o attraverso qualsiasi mezzo che gli permetta di comunicare. All’interno del consenso informato, il paziente può rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Il paziente può, comunque e in qualsiasi momento, rescindere il consenso informato con gli stessi metodi scritti o digitali.
Tra i trattamenti sanitari che il paziente può rifiutare, la legge annovera “la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”. Non parliamo, quindi, di eutanasia o di suicidio assistito, ma di rifiuto a essere idratati o nutriti artificialmente.
Nel momento in cui il paziente sottoscrive il consenso informato, il medico deve informarlo sulle conseguenze della sua decisione, promuovendo ogni azione per sostenerlo (e non fargli cambiare idea). Il medico è esente da responsabilità civili e penali derivanti dalla decisione del paziente.
L’articolo 1 stabilisce anche che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. Questo comma trasforma in legge una norma deontologica della medicina, che fortifica il rapporto che intercorre tra medico e paziente: anche il dialogo tra queste due figure viene inserito all’interno del processo di cura del malato.
Ogni struttura sanitaria dovrà adeguarsi a questa nuova legge, assicurando le informazioni necessarie ai pazienti e una formazione continua per medici e personale sanitario.
Articolo 2. Il medico, qualsiasi sia la decisione del paziente, deve garantire “un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”, astenendosi da ogni ostinazione irragionevole o da ogni trattamento sproporzionato e inutile. Il medico può ricorrere, dopo il consenso del paziente e in casi di prolungata sofferenza, alla sedazione palliativa profonda, un sonno controllato che non fa soffrire il malato.
Articolo 3. Per quello che riguarda i minori, il medico è obbligato a informare comunque il paziente minorenne, tenendo conto della sua età e del suo livello di comprensione. Il consenso informato del minore viene redatto dagli esercenti della potestà genitoriale o dal tutore, sentito il parere del minore interessato.
Nel caso, invece, di persona inabilitata, sarà l’amministratore di sostegno o il tutore a decidere al posto del paziente, tenendo conto del suo stato di salute e della sua volontà.
Se il tutore o l’amministratore dell’inabilitato (o anche il genitore del minore), in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, dovessero rifiutare le cure proposte, in contrapposizione a quanto ritenuto dal medico, si ricorre a un giudice tutelare.
Articolo 4. Differenti dal consenso informato, che viene dato nel momento in cui si è già malati, sono le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento): ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere può “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne capace di intendere e di volere, che può comunque rifiutare le Dat affidategli da qualcun altro. Se il fiduciario dovesse rinunciare o morire, vengono comunque assicurate le disposizioni a chi le ha stabilite attraverso il ricorso a un amministratore di sostegno.
Il medico può rifiutare le Dat, in accordo con il fiduciario, se “palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
Le Dat vengono redatte per atto pubblico o per atto privato autenticato (cioè consegnato presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza).
“Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare”, rinnovabili, modificabili e revocabili in qualsiasi momento.
Articolo 5. Il rapporto tra il medico e il paziente può anche non avalersi delle Dat, realizzando “una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
Articolo 6. Stabilisce la retroattività di questa legge per tutti coloro che hanno depositato le Dat prima dell’entrata in vigore della stessa.
Articolo 7. Le amministrazioni pubbliche si impegnano ad adottare questa legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 8. Il Ministro della salute, ogni anno, dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’applicazione di questa legge.
Di Maurizio Costa